Insomma, l’art. 639 del codice penale punisce il reato proveniente da imbrattamento e deturpamento intorno a averi altrui. La condotta sanzionata è quella di colui il quale vada a deturpare se no imbrattare (verso ogni mezzo e senza autorizzazione alcuna) beni mobili e immobili altrui. Testo scorso“Il fatto non sussiste”. https://www.avvocatomilanopenalista.com/esperto-corte-dei-conti-studio-legale.html